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Autore: Riccardo Ciancaglini

Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche - Cattedra di Gnatologia Clinica, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biomediche
Sezione L.I.T.A. - Laboratorio Interdisciplinare di Tecnologie Avanzate - Universita' degli Studi di Milano
 C.so Buenos Aires 18 - 20124 - Milano   Tel  +39 - 02 29409453   Fax +39 - 02 2043465    E-mail
studio@ciancaglini.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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PROGETTO CEFALEE

Statuto dell’Associazione Italiana di Gnatologia Clinica A.I.G.C.


CAPO I Titolo e Sede 
ARTICOLO I Associazione Italiana di Gnatologia Clinica
E’ costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata: “Associazione Italiana di Gnatologia Clinica” avente sede in Ceriale SV in via Aurelia, 72/1.
ARTICOLO II
L’Associazione non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca in fisiologia, fisiopatologia e clinica dei disordini cranio cervico mandibolari, delle algie orofacciali, per operare la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e la riabilitazione dei disordini funzionali artromuscolari, viscero somatici e neurologici nel distretto cervico mandibolare sulla base delle evidenze comprovate.
Essa si propone inoltre.
a) l’informazione della popolazione sulle problematiche relative ai disordini occluso masticatori e sulla possibilità di prevenire e trattare tali patologie in base alle evidenze scientifiche attualmente disponibili.
b) La promozione di attività culturali per l’istituzione e l’aggiornamento continuo dei soci e di tutti coloro che operano in tale settore o in settori affini. Per raggiungere gli scopi di cui sopra l’Associazione potrà promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni, convegni e corsi sia a livello nazionale che internazionale, anche in collaborazione con Enti ed Istituti italiani e esteri.
ARTICOLO III
La legale rappresentanza spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

CAPO II Mezzi finanziari e Soci
ARTICOLO IV
Le entrate dell’Associazione che vanno a costituire un fondo comune, sono composte da:
a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.
b) i contributi dei soci
c) i contributi di Enti ed Organismi pubblici e privati.
d) Le donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni
e) I proventi vari di gestione
ARTICOLO V
I soci si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori e onorari. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all’Assemblea Costituente dell’Associazione e coloro che si iscrivono entro 15 giorni (quindici) dalla data di registrazione del presente Statuto.
Possono essere ammessi alla categoria dei soci ordinari coloro che facendone richiesta siano in possesso di uno dei seguenti titoli accademici: laurea in Medicina e Chirurgia, laurea in odontoiatria, laurea in Bioingegneria, Tecnici di Neurofisiologia, diploma ISEF, diplomati in Terapia di riabilitazione e persone fisiche o giuridiche, Enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividano la finalità di cui al precedente art. 2.
Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto i soci appartenenti alle categorie fondatori e ordinari, in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.
ARTICOLO VI
Le modalità di presentazione della domanda di iscrizione, gli importi ed i termini del relativo versamento della quota sociale, nonché gli importi ed i termini per il versamento delle varie quote annuali, sono stabiliti dal consiglio Direttivo, il quale decide anche sull’ammissibilità del socio.

CAPO III Dall’assemblea Generale
ARTICOLO VI
L’Assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta e di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto o su richiesta del Presidente o di almeno tre componenti del consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata dal presidente mediante lettera raccomandata inviata ai soci con un preavviso di almeno 30 giorni (trenta).

ARTICOLO VII
L’Assemblea generale in seduta ordinari a e straordinaria:
a) delibera sul bilancio annuale
b) delibera sui programmi pluriennali dell’Associazione
c) elegge i membri del Consiglio Direttivo
d) elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti
e) decide sulla radiazione dei soci proposta dal Consiglio Direttivo
f) delibera eventuali modifiche dello Statuto
g) delibera le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell’Associazione
ARTICOLO VIII
Le delibere dell’Assemblea saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti. 
Per le delibere relative alla radiazione dei soci, alle modificazioni dello Statuto e allo svolgimento dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.
Ogni socio può farsi rappresentare all’assemblea mediante delega scritta, da un altro socio. Ogni socio non può rappresentare per delega più di un altro socio.
L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

CAPO IV Dal presidente
ARTICOLO IX
Il presidente eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi.
Il presidente ha inoltre il compito di :
a) convocare e presiedere l’assemblea generale
b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo
c) firmare tutti gli atti relativi all’Associazione
Il Presidente può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo

CAPO V Dal Consiglio Direttivo – Dalla Commissione – dal Collegio dei Revisori dei Conti
ARTICOLO X
L’Assemblea elegge un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove soci.
La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere composta da soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo:
a) presiede alla realizzazione dei programmi dell’Associazione
b) predispone e sottopone all’Assemblea la realizzazione sull’attività svolta e i bilanci: preventivo e consuntivo
c) elegge tra i soci membri il presidente dell’Associazione
d) delibera sulle domande di iscrizione da parte degli aspiranti soci
e) propone all’assemblea generale i nominativi dei soci onorari
f) delibera sulle sanzioni disciplinari nei confronti di soci inadempienti e propone all’Assemblea eventuali provvedimenti di radiazione
g) può delegare lo studio e la soluzione di particolari problematiche (es. organizzazione di Congressi, modifiche statuarie, ecc.) a Commissioni temporanee nominate dal consiglio stesso. Tali Commissioni potranno essere firmate da soci ordinari, ma dovranno essere presiedute da un componente del Direttivo
h) può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
i) può nominare anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario Generale dell’Associazione, il quale ha come compito principale quello di tenere aggiornata la lista dei soci e custodire tutti i verbali dell’Associazione
j) può nominare, anche al di fuori membri, un Tesoriere delegato alla custodia dei fondi dell’associazione, al pagamento dei mandanti firmatari del Presidente, alla riscossione delle quote annuali di iscrizione e di eventuali altri proventi provvedendo all’immediato deposito tali somme secondo le indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo
k) determina le quote sociali annuali per le varie categorie di soci e le modalità del loro versamento
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei soci membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.
ARTICOLO XI
Il Collegio dei revisori dei Conti è composto di tre membri eletti dall’assemblea.
Il Collegio dei revisori:
a) esamina i bilanci: preventivo e consuntivo
b) compie le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione, riferendone all’assemblea
c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e sull’osservanza delle Leggi e del presente Statuto

CAPO VI Durata dell’associazione e delle cariche sociali
ARTICOLO XII
L’Associazione ha la durata di anni 50 (cinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea
ARTICOLO XIII
Il Presidente, il Vice Presidente se eletto, ed i membri del consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

CAPO VII Esercizio Finanziario
ARTICOLO XIV
Il primo esercizio finanziario termina il 31 dicembre dell’anno di costituzione. I seguenti esercizi iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.


 


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